Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni «dati fondamentali» e «mercato organizzato» di cui all’, punti 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
(1)
«meccanismo di comunicazione registrato»: l’entità registrata presso l’Agenzia a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 ai fini della comunicazione delle registrazioni delle operazioni o di dati fondamentali;
(2)
«registrazione delle operazioni»: l’insieme singolo di dati contenente informazioni su una compravendita, un ordine di compravendita o un contratto, o contenente informazioni sul ciclo di vita (modifiche, cessazione anticipata o rettifiche di compravendite, ordini di compravendita o contratti), comunicato all’Agenzia a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014;
(3)
«operatore di mercato»: il soggetto registrato presso le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1227/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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