Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 dic 2020
1.   La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 22 dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3). 2.   I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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