Art. 1
In vigore dal 15 dic 2020
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un comitato speciale per i servizi deve basarsi sul progetto di decisione del comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo (2).
2. I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche di lieve entità al progetto di decisione del comitato Cariforum-UE per il commercio e lo sviluppo senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.
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