Art. 1
In vigore dal 7 dic 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (4).
Storico versioni
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