Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 dic 2020
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*), dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo III, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (3).
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