Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 dic 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione del dicembre 2020 o in una riunione successiva nel 2021 del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») è di aderire all’unanimità, ove questa sia raggiunta dai membri dell’OMC, riguardo alla decisione di esonerare dall’applicazione di divieti o restrizioni all’esportazione taluni prodotti alimentari acquistati dal Programma alimentare mondiale per scopi umanitari non commerciali
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