Art. 7
In vigore dal 4 dic 2020
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
La Commissione può pubblicare l’identità dei beneficiari dell’aiuto incompatibile e gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi relativi al recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589.
Storico versioni
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