Art. 7

Art. 7

In vigore dal 4 dic 2020
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. La Commissione può pubblicare l’identità dei beneficiari dell’aiuto incompatibile e gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi relativi al recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:1414:oj#art-7