Art. 6
In vigore dal 4 dic 2020
1. Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, il Portogallo trasmette le seguenti informazioni:
a)
l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all’ e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi a norma del regime;
b)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure programmate per conformarsi alla presente decisione.
2. Il Portogallo informa la Commissione dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all’. Esso trasmette immediatamente, dietro richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.
Il Portogallo fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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