Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 nov 2020
L’articolo 6 della decisione 2014/350/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 6 I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti tessili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
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