Art. 1 · Cooperazione

Art. 1

Cooperazione

In vigore dal 25 nov 2020
La decisione n. 573/2014/UE è così modificata: 1) all’, il primo comma è sostituito dal seguente: «È istituita una rete dell’Unione dei servizi pubblici per l’impiego (SPI) («rete») per il periodo dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027. La rete conduce le iniziative di cui all’articolo 4.»; 2) l’articolo 3 è così modificato: a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Lo scopo della presente decisione è incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri mediante la rete nel settore dell’occupazione, nell’ambito dei settori di responsabilità degli SPI, al fine di contribuire all’attuazione delle politiche in materia di occupazione dell’Unione. Ciò contribuirà anche all’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sostenendo in tal modo:»; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tutti i gruppi sociali vulnerabili con alti tassi di disoccupazione, specialmente i lavoratori più anziani e i giovani disoccupati al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (“NEET”), nonché le persone con disabilità e le persone soggette a discriminazioni per molteplici motivi;»; c) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) il migliore funzionamento e l’inclusività dei mercati del lavoro; c bis) la parità di genere; d) l’individuazione delle carenze di competenze e la fornitura di informazioni in merito alla loro entità e ubicazione, nonché una migliore corrispondenza delle competenze delle persone in cerca di lavoro con le esigenze dei datori di lavoro, anche attraverso l’individuazione delle necessità per la formazione professionale, come pure l’occupabilità delle persone in cerca di lavoro e la prevenzione della disoccupazione, ad esempio attraverso la consulenza e la formazione professionali;»; 3) all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato: a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) il contributo alla riduzione della disoccupazione per tutti i gruppi di età e genere e per i gruppi vulnerabili;»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) contribuire a modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale, alla luce delle politiche sociali e in materia di occupazione dell’Unione e tenendo conto del pilastro europeo dei diritti sociali, del Green Deal europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché delle sfide connesse alla digitalizzazione, all’evoluzione del mondo del lavoro e dei modelli di lavoro nonché ai cambiamenti demografici;»; c) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: «f) l’adozione e l’attuazione del programma di lavoro annuale che stabilisce i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti da ottenere e i dettagli relativi all’attuazione dell’apprendimento comparativo, nonché le strategie di divulgazione e cooperazione; g) la promozione e la condivisione delle migliori prassi sull’identificazione dei NEET, sullo sviluppo di iniziative volte a garantire che tali giovani acquisiscano le competenze necessarie per entrare e rimanere sul mercato del lavoro, nonché sull’integrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lungo termine e di altri gruppi vulnerabili.»; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Cooperazione La rete sviluppa la cooperazione con le pertinenti parti interessate del mercato del lavoro, inclusi altri prestatori di servizi sociali e per l’impiego e le parti sociali, e ove opportuno, le agenzie dell’Unione nei settori dell’occupazione, delle politiche sociali, della parità di genere, dell’istruzione e della formazione, organizzazioni che rappresentano i disoccupati o altri gruppi vulnerabili, gli organismi per la parità, le organizzazioni per la formazione professionale, le ONG che operano nei settori dell’occupazione e della transizione giusta nonché le autorità regionali e locali, coinvolgendole nelle attività e negli incontri pertinenti della rete e scambiando con loro informazioni e dati. Ove opportuno, la rete può procedere a scambi di migliori prassi con i pertinenti servizi pubblici per l’impiego di paesi terzi.»; 5) all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il consiglio direttivo è assistito da un segretariato garantito dalla Commissione e situato all’interno di quest’ultima. Il segretariato, congiuntamente al presidente ed ai vice-presidenti, prepara le riunioni del consiglio direttivo, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale della rete. Il segretariato coopera strettamente con il segretariato dell’EMCO, al fine di coordinare le iniziative e di incrementare la cooperazione tra la rete e l’EMCO.»; 6) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Sostegno finanziario Le risorse complessive necessarie per l’attuazione della presente decisione sono messe a disposizione conformemente al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario.»; 7) all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La delega di potere di cui all’articolo 8 è conferita alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.»; 8) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Riesame Entro il 30 settembre 2026 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull’applicazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione valuta, tra l’altro, la misura in cui la rete ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.».
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