Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 nov 2020
Alla luce dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui agli , durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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