Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 57a sessione del consiglio internazionale dello zucchero del 27 novembre 2020 è di approvare l’adesione del Regno Unito all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992, a condizione che l’adesione non prenda effetto e l’accordo non sia applicato in via provvisoria al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
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