Art. 1 · Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119

Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119

In vigore dal 16 nov 2020
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 La decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 è modificata come segue: 1) all’articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2bis Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue: a) per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC; b) per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.»; 2) L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Periodo transitorio e codici di innovazione ecocompatibile 1)   Fino al 24 marzo 2021 il costruttore può chiedere all’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 a norma della presente decisione nella versione del 28 giugno 2019. In tal caso, nella documentazione di omologazione è inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 28. 2)   Se il costruttore chiede all’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 a norma della presente decisione senza fare riferimento alla versione del 28 giugno 2019, nella documentazione di omologazione viene inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 37. 3)   I risparmi di CO2 registrati in riferimento ai codici di innovazione ecocompatibile n. 28 o n. 37 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall’anno civile 2021.»; 3) l’allegato è così modificato: a) il punto 2 è così modificato: i) la voce CF è sostituita dalla seguente: «CF — fattore di conversione come definito nella tabella 5», ii) la voce Vpe è sostituita dalla seguente: «Vpe — consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 4», b) il punto 4.1.1 è così modificato: i) Il titolo è sostituito dal seguente: «4.1.1. Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 », ii) La tabella 4 è sostituita dalla seguente: «Tabella 4 Consumo di energia effettiva Tipo di motore Consumo di energia effettiva (Vpe) [l/kWh] Benzina/E85 0,264 Benzina/E85 turbo 0,280 Gasolio 0,220 GPL 0,342 GPL turbo 0,363 Consumo di energia effettiva (Vpe) [m3/kWh] GNC (G20) 0,259 GNC (G20) turbo 0,275» iii) il termine: «CF: fattore di conversione (l/100 km) - (g CO2/km) [gCO2/l] quale definito nella tabella 5:» è sostituito dal seguente: «CF: fattore di conversione quale definito nella tabella 5.»; iv) la tabella 5 è sostituita dalla seguente: «Tabella 5 Fattore di conversione dei carburanti Tipo di carburante Fattore di conversione (CF) [gCO2/l] Benzina/E85 2 330 Gasolio 2 640 GPL 1 629 Fattore di conversione (CF) [gCO2/m3] GNC (G20) 1 795 » v) nella tabella 6 le voci relative alla luce d’angolo e alla luce di curva statica sono sostituite dalle seguenti: «Luce d’angolo 0,019 Luce di curva statica 0,039» c) il punto 4.1.2 è così modificato: i) Il titolo è sostituito dal seguente: «4.1.2. Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 4.1.1», ii) il titolo della tabella 7 è sostituito dal seguente: « Efficienza del convertitore CC-CC per diverse architetture delle luci del veicolo », d) il punto 4.2 è così modificato: i) il titolo del punto 4.2.1 è sostituito dal seguente: «4.2.1. Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 », ii) il titolo del punto 4.2.2 è sostituito dal seguente: «4.2.2. Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 4.2.1».
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