Art. 5

Art. 5

In vigore dal 11 nov 2020
Se i fornitori di servizi di flessibilità manifestano un interesse concreto per la realizzazione di progetti che potrebbero aumentare la capacità disponibile per gli scambi in «Kriegers Flak Combined Grid Facility» avvalendosi di servizi di flessibilità, tali investimenti sono presi in debita considerazione dalle autorità danesi e tedesche, sfruttando il loro potenziale per aumentare la capacità disponibile per gli scambi fino al valore minimo di cui all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento Mercato energia elettrica. Qualora tali investimenti siano proposti ma non consentiti in «Kriegers Flak Combined Grid Facility», le autorità nazionali ne informano la Commissione.
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