Art. 3
In vigore dal 11 nov 2020
La deroga di cui all’ si applica per 10 anni a decorrere dall’adozione della presente decisione della Commissione. Tale periodo può essere prorogato dalla Commissione a norma dell’. La durata totale della deroga, comprese le eventuali proroghe, non supera 25 anni.
Qualora uno dei tre parchi eolici connessi a «Kriegers Flak Combined Grid Facility» cessi di funzionare per motivi diversi dalla manutenzione o da riparazioni di ordinaria amministrazione di durata limitata, o sia sottoposto a modifiche significative, le previsioni dell’energia elettrica prodotta da tale parco eolico non sono più dedotte a norma dell’, con un conseguente aumento della capacità disponibile per gli scambi nell’interconnettore. Non devono essere considerate le interruzioni della produzione dovute a prezzi di mercato bassi o a istruzioni dei gestori di sistemi. Le modifiche sono considerate significative se è almeno necessario un nuovo contratto di connessione o se la capacità di generazione del parco eolico è aumentata di oltre 5 %.
Storico versioni
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