Art. 2
In vigore dal 11 nov 2020
La deroga di cui all’ vale per tutti i riferimenti alla capacità minima da rendere disponibile per gli scambi a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, contenuti nel regolamento (UE) 2019/943 e nei regolamenti della Commissione basati su tale regolamento.
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