Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 nov 2020
È concessa a «Kriegers Flak Combined Grid Facility» una deroga alle disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943. Per calcolare se sono stati raggiunti i livelli minimi di capacità disponibile per gli scambi interzonali, la base di riferimento da utilizzare per il calcolo della capacità minima è la capacità residua dopo la deduzione, sulla base delle previsioni del giorno prima, della capacità necessaria per trasmettere l’energia elettrica prodotta dai parchi eolici connessi a «Kriegers Flak Combined Grid Facility» ai rispettivi sistemi terrestri nazionali, e non la capacità totale di trasmissione. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 rimane pienamente applicabile e il livello massimo di capacità di «Kriegers Flak Combined Grid Facility» e delle reti di trasmissione interessate dalla sua capacità transfrontaliera, fino alla sua capacità totale di rete, è messo a disposizione dei partecipanti al mercato che rispettano le norme di sicurezza per il funzionamento sicuro della rete.
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