Art. 1
In vigore dal 6 nov 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sessione futura dello stesso, o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all’accordo da parte del governo della Repubblica dell’Uzbekistan, è di sostenere l’adesione del governo della Repubblica dell’Uzbekistan all’accordo a condizione che:
a)
le quote di partecipazione della Repubblica dell’Uzbekistan siano calcolate secondo la formula indicata all’articolo 11 dell’accordo, e
b)
il termine per il deposito degli strumenti di adesione non sia superiore a un anno e mezzo dalla data della decisione del Consiglio dei membri.
Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l’Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.
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