Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 nov 2020
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di CIC è la seguente: a) non sollevare obiezioni alla decisione del CIC di prorogare di un anno l’AIC di cui alla risoluzione 471 approvata nella 127a sessione del Consiglio dell’ICO; b) se necessario, nelle seguenti sessioni del CIC, votare a favore di proroghe dell’AIC per periodi il cui totale non superi otto anni oltre la data di scadenza iniziale dell’AIC ovvero fino all’entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo di un nuovo accordo, se in data anteriore.
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