Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 ott 2020
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2026. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse adottare disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.
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