Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 ott 2020
Si autorizza la Francia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
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