Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 ott 2020
L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi altra data successiva a decorrere dalla sua firma (6), in attesa dell’espletamento delle procedure necesssarie per la sua entrata in vigore.
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