Art. 1
In vigore dal 23 ott 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 7a riunione del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio», di cui all’articolo 408, paragrafo 4, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda l’aggiornamento dell’allegato XIII (Ravvicinamento della legislazione doganale) dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» (4).
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