Art. 1
In vigore dal 23 ott 2020
La decisione (UE) 2020/721 del Consiglio è così modificata:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua102a sessione per quanto riguarda l’adozione di modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B- 4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della risoluzione A.658 (16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio e l’approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell’amministrazione
»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione è sostenere l’adozione delle modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, di cui all’allegato del documento MEPC 75/3 dell’IMO, come pure l’approvazione della circolare MSC-MEPC.5 di cui all’allegato 8 del documento III 6/15 dell’IMO. La posizione riguarda le modifiche e la circolare in questione nella misura in cui tali modifiche e tale circolare rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione è approvare la circolare MSC-MEPC.5 di cui all’allegato 8 del documento III 6/15 dell’IMO e sostenere l’adozione delle modifiche:
a)
delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all’allegato 1 del documento MSC 102/3 dell’IMO;
b)
delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all’allegato 2 del documento MSC 102/3 dell’IMO;
c)
della risoluzione A.658(16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio.
2. La posizione di cui al paragrafo 1 riguarda la circolare e le modifiche suddette nella misura in cui tale circolare e tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.»;
4)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche e dalla circolare di cui agli , nella misura in cui tali modifiche e tale circolare rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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