Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2020
La Francia informa regolarmente la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito sull’accordo integrativo e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore. Al termine dei negoziati la Francia presenta alla Commissione il progetto di accordo integrativo risultante. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. Entro un mese dalla ricezione del progetto di accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui all’ della presente decisione. Se la Commissione decide che i requisiti sono stati rispettati, la Francia può firmare e concludere l’accordo integrativo. La Francia trasmette alla Commissione una copia dell’accordo integrativo entro un mese dalla sua entrata in vigore oppure, qualora l’accordo integrativo debba essere applicato a titolo provvisorio, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione a titolo provvisorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:1531:oj#art-2