Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 ott 2020
L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria, conformemente al relativo punto 6, a partire dal 14 ottobre 2020 o da qualsiasi altra data successiva a partire dalla sua firma (6), in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.
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