Art. 7
Durata delle limitazioni
In vigore dal 15 ott 2020
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione di cui all’ o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra all’interessato i motivi principali della limitazione.
La Commissione informa contestualmente l’interessato della possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli un anno dopo l’adozione e all’atto della chiusura delle analisi e delle procedure pertinenti da essa svolte con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452. Successivamente la Commissione valuta la necessità di mantenere in vigore eventuali limitazioni. Il riesame comprende una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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