Art. 6 · Registrazione delle limitazioni

Art. 6

Registrazione delle limitazioni

In vigore dal 15 ott 2020
Registrazione delle limitazioni 1.   La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata ai sensi della presente decisione, compresa una valutazione della sua necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   La registrazione indica in che modo l’esercizio di un diritto da parte dell’interessato comprometterebbe la finalità delle analisi e delle procedure della Commissione con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452, o delle limitazioni applicate ai sensi dell’, paragrafi 2 o 3, della presente decisione, o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati. 3.   La registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
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