Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 ott 2020
La presente decisione si applica dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2025. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adottasse disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserebbe di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di dette disposizioni.
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