Art. 1
In vigore dal 5 ott 2020
È stanziato un importo massimo di 113 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o FES per ricostituire le riserve dell’APF per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2021 o fino alla scadenza dell’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE, se precedente.
Tali fondi sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l’11o FES.
Storico versioni
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