Art. 1
In vigore dal 1 ott 2020
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle modifiche degli allegati dell’ADR adotatte dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e alle modifiche dei regolamenti allegati all’ADN, adottate dal comitato amministrativo dell’ADN, è di sostenere le modifiche seguenti:
a)
progetti di modifica degli allegati A e B dell’ADR (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);
b)
progetti di modifica degli allegati A e B dell’ADR - addendum (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249/Add.1; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);
c)
progetti di modifica degli allegati A e B dell’ADR - rettifica (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249/Corr.1; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);
d)
progetti di modifica dei regolamenti allegati all’ADN (documento di riferimento ECE/ADN/54; notifica del depositario C.N.273.2020.TREATIES-XI.D.6);
e)
Progetti di modifica del Regolamento allegato all’ADN - rettifica (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/AC.2/25; notifica del depositario C.N.309.2020.TREATIES-XI.D.6); e
f)
progetti di modifica dei regolamenti allegati all’ADN(documento di riferimento ECE/ADN/54/Add.1; notifica del depositario C.N.367.2020.TREATIES-XI.D.6).
2. Modifiche marginali di cui al paragrafo 1 possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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