Art. 2
In vigore dal 29 set 2020
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto indicato nella tabella di cui all’.
Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data di cui alla colonna «Data di decorrenza».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2020:1409:oj#art-2