Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
La Romania può finanziare le seguenti misure: a) la prestazione per disoccupazione tecnica ai dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività, prevista nell’articolo XI dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»; b) la prestazione per le persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso, prevista nell’articolo I dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 92/2020»; c) il regime di riduzione dell’orario lavorativo, previsto nell’ dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»; d) la prestazione analoga a quella di cui al punto 1) per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista nell’articolo XV dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»; e) la prestazione disposta dalla «legge n. 6/2020 sul bilancio nazionale di previdenza sociale per il 2020» per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista nell’ dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»; f) l’indennità di sostegno ai lavoratori giornalieri, prevista nell’ dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»; g) il bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e/o della direzione sanitaria di Bucarest, previsto nell’articolo 8, paragrafo 6, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020»; h) il bonus per l’accudimento dei figli di dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie e per altre categorie definite tramite decreto ministeriale, previsto nell’articolo I, paragrafo 6, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»; i) il bonus per condizioni particolarrmente pericolose concesso a titolo di riconoscimento dei meriti del personale medico, previsto nell’articolo 7 della «legge n. 56/2020».
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