Art. 3
In vigore dal 25 set 2020
La Polonia può finanziare le seguenti misure:
a)
una riduzione dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto nell’articolo 31zo della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi, tutte le cooperative sociali (indipendentemente dal numero di dipendenti) e, per quanto riguarda le imprese con un massimo di 50 dipendenti, per la parte di spesa relativa ai lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;
b)
un’indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, secondo quanto previsto dagli articoli 15zq e 15zua della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;
c)
integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali pagati dalle imprese e da altre entità che ricorrono a riduzioni dell’orario lavorativo, che riducono volontariamente l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, secondo quanto previsto nell’articolo 15 g, 15ga, 15gg, 15zzb, 15zze e 15zze2, della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;
d)
sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti, secondo quanto previsto nell’articolo 15zzc della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;
e)
prestiti convertibili in sovvenzioni concessi ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, per l’importo effettivamente convertito in sovvenzioni, secondo quanto previsto negli articoli 15zzd e 15zzda della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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