Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 set 2020
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:1352:oj#art-5