Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
La Lituania può finanziare le seguenti misure: a) sovvenzioni salariali durante e dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470»; b) prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dall’-1 nella «legge sull’occupazione n. XII-2470»; c) prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’-2 della «legge sull’occupazione XII-2470».
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