Art. 3
In vigore dal 25 set 2020
L’Italia può finanziare le seguenti misure:
a)
estensione dei regimi esistenti di riduzione dell’orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni) per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto negli articoli 19-22 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e negli articoli 68-71 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;
b)
indennità per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto negli articoli 27, 28 e 44 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito «dalla legge n. 77/2020»;
c)
indennità per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, secondo quanto previsto nell’articolo 30 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;
d)
indennità per i lavoratori dello spettacolo, secondo quanto previsto nell’articolo 38 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;
e)
indennità per i collaboratori sportivi, secondo quanto previsto nell’articolo 96 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito nella «legge n. 77/2020»;
f)
indennità per i lavoratori domestici, secondo quanto previsto nell’articolo 85 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;
g)
indennità per i lavoratori a chiamata, secondo quanto previsto nell’articolo 44 del «decreto-legge n. 18/2020», e nell’articolo 84 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;
h)
contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali, secondo quanto previsto nell’articolo 25 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
i)
estensione dei congedi parentali, secondo quanto previsto negli articoli 23 e 25 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 72 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;
j)
bonus per servizi di baby-sitting, secondo quanto previsto negli articoli 23 e 25 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 73 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;
k)
estensione dei permessi per disabilità, secondo quanto previsto nell’articolo 24 del «decreto-legge n. 18/2020», convertito dalla «legge n. 27/2020», e nell’articolo 74 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;
l)
crediti d’imposta per miglioramenti della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 120 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020»;
m)
crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature di sicurezza, secondo quanto previsto nell’articolo 125 del «decreto-legge n. 34/2020», convertito dalla «legge n. 77/2020».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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