Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
La Croazia può finanziare le seguenti misure: a) le sovvenzioni per la preservazione dei posti di lavoro nei settori colpiti dalla crisi COVID-19, secondo quanto previsto nella «decisione del Servizio croato per l’impiego del 20 marzo 2020» e successive modifiche, ai sensi degli articoli 35 e 36 della «legge sul mercato del lavoro»; e b) i sussidi per l’orario lavorativo ridotto, secondo quanto previsto nella «decisione del Servizio croato per l’impiego del 29 giugno 2020» croato successive modifiche, ai sensi degli articoli 35 e 36 della «legge sul mercato del lavoro».
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