Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
La Spagna può finanziare le seguenti misure: a) il regime di riduzione dell’orario lavorativo «ERTE» (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) per i lavoratori, secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2020, del 17 marzo» (capo II, articoli da 22 a 28), nel «regio decreto legge 18/2020, del 12 maggio», e nel «regio decreto legge 24/2020, del 26 giugno» (articoli da 1 a 7); b) le misure straordinarie relative ai contributi di previdenza sociale per i lavoratori soggetti all’«ERTE», secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2020, del 17 marzo» (capo II, articoli da 22 a 28), dal «regio decreto legge 18/2020, del 12 maggio» (articoli da 1 a 4) e dal «regio decreto legge 24/2020, del 26 giugno» (capo I, , e disposizione addizionale 1); c) la prestazione dovuta alla «cessazione dell’attività» e le relative esenzioni dai contributi di previdenza sociale, secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2020 del 17 marzo» (articolo 17), come modificato dal «regio decreto legge 11/2020 del 31 marzo» (disposizione finale 1.8) e dal «regio decreto legge 24/2020 del 26 giugno» (articoli 8, 9 e 10); d) il regime di sostegno ai «lavoratori stagionali a tempo indeterminato», secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 15/2020, del 21 aprile» (disposizione finale 8) e in applicazione del «regio decreto legge 8/2020 del 17 marzo» (articolo 24) a detti lavoratori; e) l’esenzione parziale dei datori di lavoro dal pagamento dei contributi di previdenza sociale a sostegno del «mantenimento dell’occupazione nel settore del turismo», secondo quanto previsto nel «regio decreto legge 8/2019, dell’8 marzo», nel «regio decreto legge 12/2019, dell’11 ottobre», nel «regio decreto legge 7/2020, del 12 marzo» (articolo 13), e nel «regio decreto legge 25/2020» (disposizione finale 4); f) prestazioni sanitarie per i lavoratori assenti a causa della COVID-19, secondo quanto previsto nel «Regio decreto legge 6/2020, del 10 marzo» (), nel «Regio decreto legge 13/2020, del 7 aprile» (disposizione finale 1) e nel «Regio decreto legge 27/2020 del 4 agosto» (disposizione finale 10).
Storico versioni

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