Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
La Repubblica ceca può finanziare le seguenti misure: a) il programma «Antivirus», secondo quanto stabilito nella «risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020», come modificata, la cui base giuridica è l’articolo 120 della «legge n. 435/2004 Racc. sull’occupazione», come modificata; b) l’opzione C del programma «Antivirus», secondo quanto previsto nella «legge n. 300/2020 Racc.»; c) il programma «Pětadvacítka», secondo quanto previsto nella «legge n. 159/2020 Racc.»; d) la parziale esenzione dal versamento dei contribuiti sociali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella «legge n. 136/2020 Racc.» (per la sicurezza sociale) e nella» legge n. 134/2020» (per la sicurezza sanitaria); e) l’«indennità di assistenza» per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nelle «risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo, n. 354 del 31 marzo, n. 514 del 4 maggio e n. 552 del 18 maggio», nell’articolo 14 della «legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio», come modificata (per i lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale), e nell’, lettera h), della «legge n. 47/2002 Racc» sul sostegno alle PMI, come modificata (per tutti gli altri lavoratori autonomi).
Storico versioni

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