Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
La Bulgaria può finanziare le seguenti misure: a) integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal «decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020»; b) integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal «decreto n. 151 del Consiglio dei ministri, del 3 luglio 2020».
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