Art. 1
In vigore dal 21 set 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali è di approvare l’adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995, a condizione che l’adesione non abbia effetto e che la convenzione non sia applicata a titolo provvisorio al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
Storico versioni
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