Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 16 set 2020
Definizioni I termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato dei termini definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e si applicano altresì le seguenti definizioni: 1) per «Eurosistema» si intende l’«Eurosistema» come definito nell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (6); 2) per «operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility) si intende l’operazione di deposito presso la banca centrale come definita nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); 3) per «conto di riserva» si intende il conto di riserva come definito nel regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE /2003/9) (7); 4) per «obbligo di riserve minime» si intende l’obbligo di riserve minime come calcolato conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). 5) per «soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro» si intende un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (8).
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