Art. 2 · Decisioni delegate sulla revoca

Art. 2

Decisioni delegate sulla revoca

In vigore dal 15 set 2020
Decisioni delegate sulla revoca 1.   Le decisioni delegate ai sensi degli della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernenti soggetti vigilati significativi come definiti all', punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operativa: a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi. 2.   Le decisioni delegate ai sensi degli della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) concernenti soggetti vigilati meno significativi come definiti all', punto 7, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Autorizzazioni.
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