Art. 2 · Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo

Art. 2

Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo

In vigore dal 15 set 2020
Decisioni delegate che revocano la classificazione di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo come significativo Le decisioni delegate ai sensi dell’, paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operativa: a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
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