Art. 1 · Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità

Art. 1

Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità

In vigore dal 15 set 2020
Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità Le decisioni delegate ai sensi dell' della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU - ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti, e da uno dei seguenti capi di unità operative: a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
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