Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 ago 2020
La Francia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo di sei mesi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698. La Francia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698. La Francia è autorizzata ad applicare una proroga fino al 28 febbraio 2021 del termine del 30 novembre 2020 di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698.
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