Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 ago 2020
La Grecia è autorizzata ad applicare una proroga di due mesi dei periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698.
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