Art. 1
In vigore dal 25 ago 2020
Il Regno Unito è autorizzato ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698:
a)
una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698;
b)
una proroga di quattro mesi del periodo di sette mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698;
c)
una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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