Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 ago 2020
L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ai fini dell’, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/698.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:1219:oj#art-1